Intercettazioni: al via l’era dei trojan

smartphone trojanEntra in vigore il d.lgs. 216/2017, più volte rinviato, sulla riforma delle intercettazioni.
Le nuove norme si applicheranno ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.
La novità più rilevante è quella della legittimazione dei c.d. trojan horse, ossia l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. A tal fine possono essere impiegati solo programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. Il verbale delle operazioni deve indicare il tipo di programma impiegato e, se possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.
Le comunicazioni intercettate devono essere trasferite esclusivamente nell’archivio digitale, e durante il trasferimento dei dati deve essere garantito il controllo costante di integrità che assicuri l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.
Al termine delle operazioni il captatore deve essere disattivato con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi utilizzi.
Il Pm deve dare indicazioni e vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o riguardanti dati sensibili, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.
Dopo il deposito delle intercettazioni, ai difensori dell’imputato deve essere immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato dal Pm, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni o di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
Questo è sicuramente il profilo attualmente più problematico in quanto le procure dovranno allestire un numero idoneo di postazioni di ascolto.
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