Decreto Natale: spostamenti consentiti e non

decreto natale

E’ stato pubblicato il D.L. 172 del 18.12.2020 (c.d. Decreto Natale)

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti in altre regioni (anche quelli per raggiungere le seconde case).

L’Italia diviene zona rossa nei giorni festivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) e zona arancione nei giorni feriali (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021).

Sono sempre consentiti gli spostamenti:

  • per esigenze lavorative;
  • per esigenze di salute e necessità;
  • per rientrare al domicilio/abitazione.

Nei giorni di “zona rossa” e di “zona arancione”, dalle ore 5.00 alle ore 22.00 è consentito lo spostamento (anche al di fuori del Comune) per far visita ad amici e parenti, con il limite di 2 persone ospiti (non si contano i minori di 14 anni) e di una visita al giorno.

Nei giorni di “zona arancione” sono consentiti gli spostamenti dalle ore 5.00 alle ore 22.00 all’interno del proprio Comune e tra piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 km.

In particolare l’art. 1 del DL prevede: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”.

Scarica qui il testo integrale del Decreto Natale.