Rimborso dell’imputato assolto

rimborso assoluzioneApprovato alla Camera un emendamento alla Legge di bilancio che istituisce il rimborso parziale delle spese legali per chi, sottoposto a processo penale venga assolto con formula piena.

L’emendamento prevede l’introduzione di un nuovo articolo del codice penale, il 177 bis, denominato “rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato” composto di nove punti, prevedendo tre rate annuali, fino a un massimo di 10.500 euro, tetto limite riconosciuto dallo Stato per risarcire i cittadini ingiustamente perseguiti.

L’imputato deve essere stato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Il rimborso non sarà applicabile nei casi di prescrizione, amnistia o indulto, depenalizzazione dei reati o se si viene assolti per un capo d’imputazione ma non per gli altri per i quali ha subito un processo.

Il rimborso partirà dall’anno successivo alla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non costituirà reddito. Per accedere al rimborso sarà necessario che il difensore presenti fattura, con espressa indicazione causale e dell’avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità redatto dal competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati e da una copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.

Lascia perplessi il budget stanziato: 8 milioni di euro.