Riforma dell’abuso d’ufficio

abuso d'ufficioL’art. 23 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), c.d. “decreto semplificazioni“, pubblicato in G.U. n. 178 del 16.7.2020, tra le altre previsioni, modifica l’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio).
La norma previgente disponeva “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.
L’art 23 citato sostituisce le parole “di norme di legge o di regolamento” con la locuzione “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
Il nuovo testo recita quindi “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.
Si tratta della quarta riformulazione della norma dal 1930 nel tentativo di perseguire maggiore tassatività e determinatezza della fattispecie di reato.
Come è noto, infatti, l’art. 323 c.p. ha da sempre costituito una sorta di chiusura del sistema per punire condotte che non ricadano in altre fattispecie penali.
Secondo la relazione del Presidente del Consiglio l’obiettivo sarebbe quello di tranquillizzare funzionari e amministratori pubblici, chiamati a “darsi da fare” per facilitare la ripresa del paese (“stop alla paura della firma: i funzionari pubblici devono poter sbloccare lavori e spese (es. riforma abuso ufficio)”).
La maggiore specificità della fattispecie dovrebbe derivare:
a) dall’esclusione dei regolamenti tra le norme violate, rilevando unicamente “regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”;
b) dal fatto che le regole di condotta siano “specifiche” ed “espressamente previste” dalle norme violate;
c) dalla previsione per cui da tali regole di condotta “non residuino margini di discrezionalità”.