TSO: le 3 condizioni

Interessante pronuncia della S.C. in tema di condizioni per poter disporre un TSO.

Il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), come noto, è un istituto che consente di sottoporre una persona a cure mediche contro la sua volontà.

Esso è disciplinato dalla Legge 833/78 agli artt. 33 e ss.

L’art. 33 citato in particolare sancisce che “gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari” e “Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del  luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate”.

Il TSO può essere adottato in presenza di alterazioni psichiche per le quali il paziente rifiuti le cure e di condizioni e circostanze che rendono impossibile adottare tempestivamente misure diverse da quelle ospedaliere

La recente ordinanza 509/2023 della S.C. di Cassazione sezione III civile dell’11.1.2023 ricorda che “Il Trattamento Sanitario Obbligatorio per malattia mentale prevede che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solamente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni:

  1. l’esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
  2. la mancata accettazione da parte dell’infermo degli interventi di cui sopra;
  3. l’esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere”.

Prosegue la S.C. ricordando altresì che il Trattamento Sanitario Obbligatorio è, pertanto, un evento straordinario – finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente – che non deve essere considerate una misura di difesa sociale, che deve essere attivato solo dopo aver ricercato, con ogni iniziativa possibile, il consenso del paziente ad un intervento volontario, e che richiede una specifica procedura, attivata da parte di un medico che verifica e certifica l’esistenza:

  • dell’avvenuta convalida della proposta da parte di un altro medico, dipendente pubblico, generalmente specialista in psichiatria;
  • dell’emanazione da parte del Sindaco dell’ordinanza esecutiva (entro 48 ore);
  • della notifica al Giudice Tutelare (entro 48 ore), che provvede a convalidare o meno il provvedimento, comunicandolo al Sindaco.

La durata del provvedimento è di 7 giorni, con possibilità di proroga se persistono le tre condizioni necessarie (da comunicare al Sindaco ed al Giudice Tutelare) o di cessazione se anche solo una delle condizioni viene meno (da comunicare al Sindaco ed al Giudice Tutelare).

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